Art. 3.
(Contrattazione collettiva).

      1. I contratti collettivi prevedono procedure ed organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici ed i rappresentati delle organizzazioni sindacali degli agenti

 

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di assicurazione maggiormente rappresentative.
      2. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 1, è dedotta dalla consistenza associativa delle medesime, nonché dal consenso elettorale ricevuto dalle stesse organizzazioni ove abbiano presentato candidati per l'elezione dei rappresentanti degli agenti negli organi dell'albo degli agenti di assicurazione.